Art. 2.

      1. La lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalle seguenti:

      «i-septies) le spese, per un importo non superiore a 5.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro;

      i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 4.000 euro, sostenute per gli addetti alla cura dei minori fino a tre anni di età, che non abbiano trovato ospitalità presso gli asili nido, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro».